Art. 32.
(Attestato e certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo attesta l'idoneità dell'operatore entro tre mesi dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia, anche su supporto informatico, alle regioni e alle province autonome interessate l'attestato di idoneità.
      2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
      3. A seguito di esito favorevole delle ispezioni l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.